Art. 1.
L'Italia è una Repubblica Paternalista, fondata sulla bontà, sulla misericordia, sull'altruismo del Padre della Patria.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita grazie all'ispirazione quotidiana del Padre della Patria e nei limiti imposti dalla Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, finanziarie, commerciali e sportive, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale e sportiva.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale, di condizioni personali, economiche, sociali e sportive.
È compito del Padre della Patria far rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sportiva, sociale e sportiva del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto alla libera impresa e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità, il proprio gusto e la propria scelta, un'attività, funzione o carica che concorra al progresso naturale, economico, materiale e sportivo della società.
Art. 5.
La Repubblica è una e indivisibile. Il Padre della Patria riconosce e promuove principi e metodi per il giusto funzionamento della macchina dello Stato.
Art. 6.
Il Padre della Patria tutela con apposite norme gli appartenenti a civiltà inferiori.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine e territorio, indipendenti e sovrani.
Art. 8.
Il Padre della Patria e la sua Repubblica rispettano ogni credo religioso.
Art. 9.
Il Padre della Patria promuove lo sviluppo della cultura, della canzone italiana, della ricerca scientifica, del progresso tecnologico, dell'ingegno cinematografico e televisivo e di tutte le altre arti.
Il Padre della Patria tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico italiano.
Il giuoco del calcio è patrimonio del Paese e sport nazionale.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute dal Padre della Patria.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalle leggi della reciprocità.
Art. 11.
Il Padre della Patria ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli.
Ogni metodo o strumento che assicuri la pace, la giustizia, la democrazia e la libertà fra le Nazioni è promosso e favorito dal Padre della Patria.
Art. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Al centro della banda verticale bianca è presente il simbolo della Repubblica.
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile se non contrasta con il bene della Patria.
Non è ammessa forma di detenzione, di ispezione e perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria avallato dal Padre della Patria per il tramite del Ministro della Giustizia.
È punita, in territorio italiano, ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile. La proprietà privata è un diritto fondamentale garantito dal Padre della Patria.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali, o per indagini di mercato o sondaggi, sono regolati da regolamenti dei Ministeri compententi.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza, cartacea e elettronica, e di ogni altra forma di comunicazione pubblicitaria sono inviolabili.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità, di sicurezza, di spettacolo e per esigenze sportive.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico e i cortei politici deve essere dato preavviso alle autorità e alla televisione pubblica per eventuali riprese radiotelevisive.
Nei cortei e nelle manifestazioni politiche è vietata la strumentale partecipazione di minori.
Art. 18.
La libertà di associazione è garantita dal Padre della Patria per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni che anche indirettamente perseguono l'odio politico e sportivo, l'offesa gratuita e personale, il linciaggio morale e l'accanimento mediatico.
Art. 19.
La libertà di professare la propria fede è garantita dal Padre della Patria, purchè non contraria al buon costume.
Art. 20
L'adorazione personale, collettiva e sportiva dell'immagine e delle gesta del Padre della Patria è ammessa anche in luogo pubblico.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa privata non può essere soggetta ad autorizzazioni, censure, finanziamenti e minimi pubblicitari garantiti.
La legge stabilisce con norme di carattere generale che siano rese pubbliche e certificate le tirature della stampa periodica.
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome, dei titoli nobiliari e sportivi legittimamente conseguiti.
Art. 23
Nessuna prestazione personale, patrimoniale o sportiva può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24
La tutela dei propri diritti, interessi legittimi e legittimi sospetti è inviolabile.
Ogni cittadino ha diritto di ripudiare il proprio collegio giudicante e di richiedere il trasferimento del procedimento presso altro Tribunale competente.
Il Padre della Patria assicura con appositi personali mezzi finanziari la difesa ai non abbienti.
Il Padre della Patria determina l'entità e le modalità del risarcimento per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25
Nessuno può essere punito per reati caduti in prescrizione.
Art. 26
L'estradizione del cittadino può essere concessa soltanto con parere favorevole del Padre della Patria, nel pieno rispetto degli interessi nazionali.
Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è colpevole fino alla condanna definitiva.
Le pene devono tendere alla espiazione totale della colpa.
Il Padre della Patria può concedere la grazia a un condannato a morte secondo la sua compassionevole misericordia.
Art. 28
Il dipendente pubblico è punito secondo la legge.
Art. 29.
Il Padre dell Patria riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, anche se successivo al primo.
Il Padre della Patria riconosce altresì i diritti delle unioni non vincolate nel legame matrimoniale.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio e secondo i principi della Patria.
Art. 31.
Il Padre della Patria agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e delle unioni in genere, e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie e alle unioni numerose.
Art. 32.
Il Padre della Patria tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Il Padre della Patria agevola in particolare i trattamenti estetici che possono contribuire a migliorare la vita di ogni individuo.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento secondo gli interessi della Patria.
Il Padre della Patria detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Il Padre della Patria promuove la diffusione di programmi radiotelevisivi con il fine di scolarizzare la popolazione.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ed a partecipare a speciali programmi culturali radiotelevisivi quali talk-show e reality-show.
Art. 35.
Il Padre della Patria tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura l'elevazione professionale dei lavoratori, specialmente con programmi radiotelevisvi di formazione.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto sia ad una retribuzione in denaro proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, sia a buoni spesa da utilizzare nei supermercati della Patria.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi salvo che per manifestazioni sportive di livello internazionale a carattere occasionale.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Il Padre della Patria tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Il Padre della Patria agevola la produzione di spot radiotelevisivi con minori.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e alla partecipazione gratuita in qualità di pubblico alla produzione di trasmissioni radiotelevisive.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale denominata "Lavoratori grati al Padre della Patria" è libera. A tale sindacato non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
Art. 40.
Il diritto di sciopero degli aderenti al sindacato "Lavoratori grati al Padre della Patria" si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono al Padre della Patria, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita in modo totale dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Art. 43.
Il Padre della Patria è il massimo tutore della proprietà privata, diritto fondamentale di ogni individuo.
Art. 44.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane, collinari, lacustre, marittime e pianeggianti.
Art. 45.
Il Padre della Patria riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e politica. La legge vieta l'utilizzo di tali strumenti con fini eversivi o comunque non strettamente attinenti alla loro utilità sociale.
Art. 46.
Il Padre della Patria riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione degli spazi ricreativi aziendali.
Art. 47
Il Padre della Patria incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito e del debito. Favorisce in particolare modo gli istituti di credito volti a costruire la propria attività intorno alle esigene del cittadino.
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e in possesso del certificato "Elettore del Padre della Patria".
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale e a sostenere la Patria.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere alle Camere petizioni scritte o filmate per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici della Patria e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
Art. 52.
La difesa del Padre della Patria è sacro dovere del cittadino. Gli oltraggi e le violenze contro il Padre della Patria sono puniti secondo le leggi vigenti, fino alla pena massima dell'ergastolo.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, secondo le tre invariabili aliquote fiscali fissate dal Padre della Patria.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica Paternalista e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Sezione I
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento della Patria si compone della Camera dei deputati e del Senato Popolare della Repubblica.
Art. 56.
La Camera dei deputati della Patria è eletta a suffragio universale e diretto.
Art. 57.
Il Senato Popolare della Patria è composto da cento membri e la carica è vitalizia, salvo rinuncia. Nella prima elezione, gli elettori voteranno la conferma di una lista di illustri personalità indicate dal Padre della Patria. Tali personalità saranno selezionate per meriti sociali, sportivi, televisivi, politici e scientifici. In caso di seggi vacanti, spetterà al Padre della Patria nominare i sostituti che dovranno ricevere conferma popolare tramite elezione.
Art. 58.
I cittadini possono indicare al Padre della Patria una o più personalità per la nomina a Senatore. La proposta deve essere sottoscritta da almeno cinquecentomila cittadini: la raccolta delle firme può avvenire con varie modalità, compreso l'uso di sistemi di voto tramite apparati telefonici.
Art. 59.
Il Padre della Patria può nominare senatori a vita dieci cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico , letterario, sportivo e pubblicitario, senza la necessità di procedere a consultazione elettorale.
Art. 60.
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera non può essere prorogata se non per decisione del Padre della Patria.
Art. 61.
Le elezioni della nuova Camera hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre, salvo la concomitanza di eventi sportivi di rilievo internazionale.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli del Senato Popolare della Repubblica.
Art. 64.
Le sedute di Camera e Senato Popolare sono pubbliche e trasmesse in diretta su appositi canali televisivi.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi di volta in volta decisi dal Padre del Patria.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere, salvo per i casi approvati dal Padre della Patria.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità e spetta al Padre della Patria ogni decisione finale in merito.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione e il Padre della Patria, ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che per decisione del Padre della Patria su proposta dell'autorità giudiziaria.
Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto ad intercettazione, in qualsiasi forma, anche tramite grossi cimici poste in uffici privati, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata dal Padre della Patria, dalla Camera e dal Senato Popolare.
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Padre della Patria, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72
La Camera ha competenza per temi di natura economica, istituzionale e politica.
Il Senato Popolare della Repubblica ha competenza per le tematiche concernenti la Patria, le arti e lo sport.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Padre della Patria entro un mese dall'approvazione di una Camera, secondo le proprie competenze.
Art. 74.
Il Padre della Patria può respingere le leggi approvate dalla Camere.
Art. 75.
Il Padre della Patria può indire referendum popolare per abrogare, totalmente o parzialmente una legge. Può proporre referendum consultivo per conoscere l'orientamento della popolazione su determinate questioni.
Art. 76.
Il Padre della Patria può altresì avvalersi di sondaggi su varie tematiche realizzati dal Ministero dei Sondaggi. Tutti i cittadini hanno l'obbligo di collaborare positivamente alle iniziative di tale Ministero.
Art. 77.
Il Senato Popolare della Patria organizza insiema al Padre della Patria le manifestazioni ufficiali di celebrazioni della Patria.
Art. 78.
Il Padre della Patria delibera lo stato di guerra e adotta tutte le opportune decisioni.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi per la misericordia e la compassione del Padre della Patria.
Art. 80.
Il Senato Popolare della Repubblica autorizza la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Il Senato Popolare della Repubblica approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Padre della Patria.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse in campo politico, economico, sociale e sportivo.
Art. 83.
Il Padre della Patria designa il suo successore a suo insindacabile giudizio.
Art. 84.
L'assegno e la dotazione de Padre della Patria sono determinati per legge.
Art. 85.
La sede del Governo di Villa La Certosa è monumento ufficiale della Patria e tutelato secondo le leggi.
Art. 86
Le funzioni del Padre della Patria, in caso remoto che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato Popolare della Patria.
Art. 87.
Il Padre della Patria è il capo dello Stato, il capo del Governo, il massimo simbolo della Patria, e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alla Camera o al Senato Popolare, ai cittadini tramite sistemi radiotelevisivi o tramite corrispondenza.
Indice le elezioni della Camera e e ne fissa la prima riunione.
Proporre i componenti del Senato Popolare all'approvazione popolare.
Presenta alla Camera competente i disegni di legge di sua iniziativa e del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla presente Costituzione.
Nomina i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici e ratifica i trattati internazionali.
E' il comandante in capo delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, e dichiara lo stato di guerra.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Patria.
Conferisce l'alta onorificenze della Patria del Gran Ordine del Biscione e le altre previste dalla legge.
Art. 88.
Il Padre della Patria può sciogliere le Camere.
Art. 89.
Il Padre della Patria riferisce settimanalmente ai cittadini l'operato del suo lavoro attraverso un programma televisivo in onda secondo le disposizioni del Governo.
Art. 90.
Il Padre della Patria non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
L'autorità giudiziaria non può sottoporre il Padre della Patria a nessun procedimento.
Art. 91.
Il Padre della Patria, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Patria e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
La cerimonia è trasmessa a reti televisive e radiofoniche unificate.
Art. 92.
Il Governo della Patria è guidato dal Padre della Patria che si avvale della collaborazione dei Ministri che compongono il Consiglio Paterno.
Il Padre della Patria presiede il Consiglio Paterno.
Il Padre della Patria nomina di sua iniziativa i Ministri.
Art. 93.
I componenti del Consiglio Paterno, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Padre della Patria.
Art. 94.
I componenti del Consiglio Paterno possono essere sotituiti in tutto o in parte dal Padre della Patria, essendo la sua fiducia indispensabile per lo svolgimento dell'operato.
Art. 95.
Il Padre della Patria dirige la politica generale del Governo e ne è il solo responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività del Consiglio Paterno.
Art. 96.
I componenti del Consiglio Paterno, anche se cessati dalla carica, non possono essere sottoposti a procedimenti avviati dall'autorità giudizaria, salvo che l'indagine stessa sia approvata dal Padre della Patria.
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità assoluta dell'amministrazione.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge e salvo le nomine dirette effettuate dal Padre della Patria.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo del Padre della Patria.
E' fatto diveto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, salvo che l'iscrizione venga autorizzata espressamente dal Padre della Patria.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza del Padre della Patria.
Art. 100.
Il Consiglio della Patria è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e riferisce direttamente al Padre della Patria sul risultato del riscontro eseguito.
La Banda Musicale della Patria è organo alle dipendenze del Padre della Patria e presidia ogni manifestazione di interesse nazionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del Padre della Patria.
I giudici sono soggetti soltanto al Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari eletti dai cittadini in base alla suddivisione in appositi collegi elettorali.
Art. 103.
Possono presentarsi per la carica di magistrato tutti i cittadini di qualunque età, sesso ed estrazione sociale.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Ministero di Grazia e Giustizia.
I componenti del Consiglio sono eletti per due terzi dal Ministero di Grazia e Giustizia e per un terzo dal Senato Popolare della Repubblica.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Ministero.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica sei anni.
Art. 105.
Un magistrato è titolare della giurisdizione competente per ambito territoriale secondo il distretto della sua elezione.
Art. 106.
La carica di magistrato non ha scadenza, tuttavia i cittadini possono esercitare la sfiducia individuale raccogliendo diecimila firme e proponendo apposito referendum.
Art. 107.
I magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura o tramite il referendum di sfiducia di iniziativa popolare.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Art. 111.
Il giusto processo è un cardine fondamentale della Patria.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata e la possibilità per le parti di chiedere il cambio del collegio giudicante.
L'accanimento giudiziario per qualsiasi motivo, specialmente politico, è vietato e punito severamente secondo le disposizioni vigenti.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113.
Gli atti del Padre della Patria e dell'intero Consiglio Paterno non possono essere annullati dagli organi di giurisdizione.
Art. 114.
La Patria è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città, dalle Regioni e dallo Stato.
Roma è la capitale della Patria. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115.
Il Padre della Patria può elevare a rango di monumenti della Patria qualunque luogo, di qualsiasi dimensione, di interesse nazionale.
Art. 116.
La città di Arcore è denominata Città Eterna per i suoi particolari meriti per la Patria.
Art. 117.
La potestà legislativa delle Regioni è regolata secondo le leggi vigenti.
Art. 118.
Quando il Padre della Patria è presente in una Regione ne assume automaticamente la Presidenza. Lo stesso avviene per ogni altro ente territoriale, quali Comuni e Province.
Art. 119.
Il Padre della Patria, sentito il parere del Ministero dell'Interno, può revocare le cariche territoriali anche elettive.
Art. 120.
Le elezioni per le cariche elettive territoriali si tengono ogni cinque anni.
Art. 121.
Possono concorrere all'elezione delle cariche elettive territoriali tutti i cittadini con residenza nel territorio di elezione.
Art. 122 - Art. 133
(abrogati)
La Corte Costituzionale
Art. 134.
La Corte Costituzionale della Patria giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni.
Art. 135.
La Corte Costituzionale della Patria opera esclusivamente previa richiesta espressa del Padre della Patria.
Art. 136.
La Corte Costituzionale della Patria è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Padre della Patria, per un terzo dal Ministero di Grazia e Giustizia e per un terzo dal Senato Popolare della Patria.
La carica di giudice della Corte è a vita. Il Padre della Patria, sentito il parere del Ministero di Grazia e Giustizia, può sostituire uno o più componenti.
Art. 137.
L’ufficio di giudice della Corte Costituzionale della Patria è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato, con incarichi presso società private, anche sportive. Il Padre della Patria può derogare a tali regole.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dal Senato Popolare della Patria a maggioranza di due terzi dei suoi componenti e, per la loro validità, è richiesta la firma del Padre della Patria.
Art. 139.
La forma paternale non può essere oggetto di revisione costituzionale.

































































